Una considerazione preliminare: disporre di adeguati sistemi di controllo di gestione non è un optional
Il controllo di gestione, inteso come strumento di monitoraggio dei risultati economico-finanziari e come guida verso gli obiettivi della gestione, è in apparenza un optional, non prescritto e disciplinato dalla legge, come invece avviene per la contabilità generale ed il bilancio. Di conseguenza, la miriade di piccole imprese che popolano l’universo aziendale italiano evitano, nella maggioranza dei casi, di dotarsi di uno strumento ritenuto costoso e facoltativo.
Se però ci limitiamo a considerare l’obbligatorietà normativa dello strumento (sì o no), senza entrare nel merito di come tradurlo in pratica, constatiamo che la presunta opzionalità del controllo di gestione non esiste. E ciò non solo da oggi.
La realtà è che esistono alcune norme rilevanti in materia di strumenti organizzativi e gestionali di cui devono dotarsi le imprese, sintetizzabili così:
1) secondo l’articolo 2381 del C.C. gli amministratori “con delega” curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Inoltre tutti gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. L’articolo 2403, poi, prevede che il collegio sindacale vigili sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
2) secondo l’articolo 2086 del C.C. l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
3) secondo il recente D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, aggiornato con il D.Lgs.17 giugno 2022, n. 83 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), all’articolo 3 viene ricordato come dovere dell’imprenditore individuale l’adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e, per quanto riguarda l’imprenditore collettivo, l’adozione di un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi.
In definitiva, nelle varie norme sopra accennate si usano termini o espressioni che identificano strumenti di cui fa sicuramente parte il controllo di gestione.
Tali norme non riguardano solo le grandi imprese, ma anche le PMI. In particolare, le nuove norme sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza (vedi supra), specificano che l’ambito di applicazione riguarda anche l’«impresa minore», definita (art. 2) come avente congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore ad euro trecentomila;
2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Rilevante ai nostri fini è pure (art. 379) l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore per le società che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di adozione di strumenti come quelli indicati ai punti precedenti è finalizzato tra l’altro alla tempestiva rilevazione di uno stato di crisi (e alla sua prevenzione) per evitarne le conseguenze. Ciò non significa però che gli strumenti di controllo di gestione siano solo un optional per l’ordinaria conduzione dell’azienda. Infatti, il riferimento all’obbligo di agire in modo informato da parte degli amministratori, di cui all’articolo 2381 del C.C, è sufficiente per concludere che il controllo di gestione è obbligatorio comunque, anche quando la gestione aziendale si svolge in condizioni di “normalità”, di correttezza e di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.
La nostra consulenza rivolta alle PMI per l’adozione di adeguati strumenti per il controllo della gestione
Codice civile, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: obblighi sempre più stringenti per gli Amministratori in materia di Pianificazione e di Controllo di gestione.
Alla luce di alcune importanti norme del Codice civile e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, emerge dunque che:
a) il monitoraggio precoce della crisi attraverso strumenti del sistema di Pianificazione e Controllo (P&C) è un obbligo di legge ineludibile per le imprese in forma societaria o collettiva. Di più, il Codice della crisi prevede espressamente l’obbligo di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, cosa fattibile innanzitutto con l’impiego di opportuni indici e analisi di bilancio.;
b) per le stesse imprese – oltre al monitoraggio precoce della crisi – è da ritenere obbligatorio il controllo dell’andamento generale della gestione passata e la previsione dell’evoluzione della gestione futura. Più precisamente, il controllo del sopravvenire della crisi è solo una parte del più ampio controllo dell’andamento della gestione passata e futura, da intendere quest’ultimo come controllo degli equilibri (e non solo degli squilibri), sia economici che finanziari.
La nostra proposta per “Agire Informati”
In base a queste premesse, di natura normativa, il nostro Studio ha pensato e messo a punto un prodotto, “Agire informati”, adatto alle PMI, in grado di raggiungere insieme due obiettivi:
- rispettare le leggi vigenti e, con ciò, in special modo, cogliere tempestivamente gli indizi di crisi ai fini degli obblighi di segnalazione agli organismi preposti alla gestione del procedimento di allerta e di assistenza dell’imprenditore nella composizione della crisi;
- dotarsi di strumenti di controllo di gestione semplici e di costo accessibile alla PMI, oltremodo utili per rendersi conto dello stato di salute dell’azienda nella normalità della gestione (quando va bene) o prima che sia troppo tardi (quando va male).
Contenuto di “Agire informati”
Per rispettare le norme di legge e per garantire alla PMI una strumentazione idonea a monitorare efficacemente il suo stato di salute economico-finanziario, il prodotto “Agire Informati” comporta:
– il monitoraggio periodico degli equilibri economico-finanziari della gestione mediante opportuni indicatori; questi sono ricavabili dal bilancio d’esercizio e sono composti in un sistema (cioè in un insieme strutturato, con collegamenti ben chiari tra gli indici stessi);
– l’approfondimento dei fattori all’origine di tali indicatori mediante la misurazione di opportuni driver (ad esempio i driver della redditività del capitale, oppure dei flussi di cassa).
Modalità di erogazione del servizio.
Il servizio “Agire informati” comporta:
- la redazione di un report periodico sui risultati e sui driver, all’origine dei risultati, con l’assistenza alla corretta interpretazione degli stessi;
- la costruzione del budget aziendale una volta all’anno.
Il servizio a) costituisce il minimo indispensabile per dare attuazione all’obbligo di “agire informati”, con “adeguati assetti organizzativi e amministrativo-contabili”. Il servizio b) rappresenta un deciso passo avanti sulla strada del corretto controllo di gestione, con il completamento delle informazioni occorrenti per evitare una navigazione a vista.
Lo Studio ne raccomanda l’introduzione abbinata e integrata, ma rende anche disponibile un servizio parziale, rivolto al solo reporting mediante indici di equilibrio economico-finanziario.
Destinatari
I destinatari principali della proposta “Agire informati” sono gli Amministratori di imprese di piccole dimensioni che non dispongono ancora di sistemi veri e propri di Pianificazione e di Controllo della gestione, né intendono dotarsi di strutture interne a ciò espressamente rivolte, e che nello stesso tempo abbiano acquisito la consapevolezza che gli strumenti di gestione, oltre ad essere utili per condurre l’impresa in modo consapevole, riflettono un preciso obbligo di legge.