Cessazione ditta individuale
Cessazione ditta individuale
Come liquidare e chiudere una impresa individuale
Le imprese nascono, si evolvono, muoiono o – per usare un’altra espressione – cessano la loro attività.
Anche quest’ultima fase rientra nel ciclo di vita di un’impresa e, sebbene, si preferirebbe sempre poter parlare di realtà imprenditoriali nuove, in crescita o, comunque, vitali, non si può prescindere dal considerare anche il caso delle imprese che decidono, per motivi diversi, di “chiudere i battenti”.
Ci soffermiamo sulle ditte individuali e sugli adempimenti richiesti nel caso in cui si voglia cessare volontariamente l’attività, cioè non a seguito di procedura concorsuale. Anche nel caso di cessazione volontaria devono, infatti, essere rispettate delle osservanze che, sia pure meno complesse rispetto a quanto richiesto alle imprese in forma societaria, richiedono comunque un insieme di passi, su cui si richiama l’attenzione, e che riguardano diversi aspetti dell’operare d’impresa, di natura civilistica, fiscale, previdenziale, con i connessi risvolti contabili.
In termini generali, una ditta individuale che decide di cessare la propria attività deve:
- “chiudere i conti” dell’impresa, cedendo le attività ed estinguendo le posizioni debitorie e creditorie aperte, senza peraltro dimenticare che l’imprenditore, anche una volta chiusa l’attività d’impresa, resta responsabile con il suo patrimonio per le obbligazioni che dovessero risultare non soddisfatte;
- chiudere la partita IVA e adempiere, nei tempi ordinari, agli obblighi di pagamento e dichiarativi connessi con le diverse tipologie di imposte, dirette e indirette;
- procedere alla cancellazione dal registro delle imprese;
- chiudere le posizioni previdenziali e assicurative aperte presso gli enti preposti (tipicamente INPS e INAIL).
Volendo individuare un percorso procedurale cui attenersi, un primo aspetto da rilevare riguarda il fatto che per le imprese individuali non è prevista, dal punto di vista civilistico, la fase della liquidazione, cioè quel processo che per le società è disciplinato dal codice civile (artt. 2484÷2496) e consiste, a seguito dell’accertamento di una causa di scioglimento, nella cessione degli assets dell’impresa, nell’estinzione dei debiti e nel riparto tra i soci dell’eventuale residuo risultante al termine dell’iter di liquidazione. Per inciso, si rammenta che la liquidazione è obbligatoria per le società di capitali, mentre è facoltativa per le società di persone. In questo secondo caso, se intrapresa, è però governata dalle norme del codice civile.
L’identificazione dell’impresa individuale con la persona fisica dell’imprenditore, e con la sua piena responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte, fa sì che non ci sia l’esigenza di disciplinare in modo formale il ”destino” del patrimonio aziendale, che resta comunque ascrivibile alla medesima persona, prima in quanto titolare di impresa individuale, poi in quanto persona fisica non in attività d’impresa. Dal punto di vista civilistico, la cessazione volontaria dell’impresa individuale si esaurirebbe nella comunicazione al registro delle imprese (da effettuare in via telematica con l’applicativoComunica–Starweb) con la quale si richiede la cancellazione dell’impresa in seguito alla cessazione di ogni attività.
Diverso il discorso dal punto di vista fiscale. La norma tributaria disciplina, infatti, esplicitamente gli adempimenti da porre in essere nel caso in cui si proceda alla liquidazione dell’impresa, inclusa quella individuale (art. 182 del TUIR, c. 1-2). Inoltre, sebbene il punto non sia privo di dubbi, la prassi ammette la possibilità che la cessazione si attui, anche sul piano fiscale, senza dare avvio a una procedura formale di liquidazione. Ne consegue che la cessazione di un’impresa individuale può realizzarsi in due modi:
– senza liquidazione
– con liquidazione
con implicazioni differenti sotto il profilo della tassazione e degli adempimenti connessi, in primis la possibilità di avvalersi, in caso di liquidazione, di un regime di tassazione separata del reddito d’impresa.
Esaminiamo brevemente le due opzioni.
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