Aspetti civilistici cessione ditta individuale

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Aspetti civilistici cessione ditta individuale

Un imprenditore individuale può decidere di porre termine alla sua attività d’impresa in modi diversi:

  • cessando l’attività e chiudendo l’azienda, con l’attuazione o meno di una procedura di liquidazione;
  • conferendo la propria azienda, in cambio di una partecipazione al capitale dell’azienda conferitaria;
  • cedendo l’azienda in cambio di un corrispettivo monetario.

Ognuna di queste alternative ha specifiche implicazioni di natura economico-finanziaria, civilistica, contabile, fiscale.

Qui intendiamo fare una disamina sintetica delle principali problematiche di natura civilistica riguardanti la cessione dell’azienda. Altri approfondimenti sono dedicati agli aspetti fiscali dell’operazione (fiscalità diretta e fiscalità indiretta). Pur concentrando la nostra analisi sul caso dell’imprenditore individuale, è opportuno ricordare che si tratta pur sempre di un’operazione di carattere straordinario, da affrontare con la dovuta consapevolezza, dopo averne attentamente esaminate le molteplici implicazioni.

Cessione d’azienda: la medesima operazione, casistiche differenti. 

Cedere l’azienda significa trasferire a un altro soggetto il complesso di beni, materiali e immateriali, attraverso cui l’imprenditore svolge la sua attività economica. Nell’insieme dei beni trasferiti è incluso anche l’avviamento, inteso come differenza tra il prezzo a cui l’azienda è ceduta e il valore economico dei beni che la compongono.

Un’operazione di cessione può configurarsi in modi diversi a seconda che:

  • siano ceduti tutti i beni che compongono l’azienda o solo alcuni, che vanno opportunamente individuati;  
  • siano ceduti o meno anche i crediti e i debiti esistenti al momento della cessione, per i quali il codice civile (art. 2559 e 2560) e altre norme prevedono comunque una specifica disciplina.  

Gli adempimenti da compiere potranno inoltre variare per le parti coinvolte in relazione al fatto che il cedente si estingua o continui la sua attività e, per ciò che riguarda l’acquirente, che inizi l’attività d’impresa con l’acquisto dell’azienda oggetto del trasferimento oppure che continui un’attività d’impresa già avviata.

Forma del contratto di cessione 

Un contratto di cessione d’azienda è valido tra le parti anche se stipulato in forma verbale, o con una semplice scrittura privata. Tuttavia, affinché acquisti efficacia anche verso i terzi, deve essere redatto per iscritto, nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Richiede quindi necessariamente l’intervento del notaio, che deve provvedere, entro 20 gg. dalla stipula alla sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ed entro 30 gg. al deposito presso il Registro delle Imprese dove risulta iscritto il venditore.

Venditore e acquirente dovranno poi provvedere, ognuno presso il Registro Imprese di appartenenza, a comunicare i fatti inerenti alla loro specifica situazione, che può comportare, ad esempio, la cessazione di ogni attività e l’estinzione dell’impresa oppure una modifica dell’attività svolta. Sul punto torneremo in altra sede.

Segnaliamo ancora come l’atto di cessione vero e proprio sia spesso preceduto da un contratto preliminare, con il quale le parti si impegnano al trasferimento dell’azienda.

Subentro nei contratti

Il codice civile (2558) prevede che l’acquirente subentri automaticamente in tutti i contratti relativi all’azienda ceduta, esclusi quelli aventi natura personale, riguardanti cioè il venditore in quanto persona fisica e non nella sua veste di imprenditore.

Alcune precisazioni sono tuttavia necessarie:

  • le parti possono decidere di escludere dal subentro automatico alcuni contratti, ma tale pattuizione non è applicabile ai contratti di lavoro dipendente, che si trasferiscono in ogni caso al compratore, non essendo ammessa alcuna pattuizione contraria;
  • anche i contratti di locazione si trasferiscono all’acquirente, senza che sia necessario il consenso del locatore, a condizione che ne sia informato (raccomandata A/R);
  • la controparte del contratto ceduto (il locatore, un fornitore, ecc.) può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, purché ci sia una giusta causa, ad esempio in presenza di fondati motivi per ritenere che l’acquirente non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.

 

Autorizzazioni amministrative 

Qualora l’azienda ceduta svolga un’attività soggetta ad autorizzazione amministrativa, ci si chiede se questa  rientri tra i beni oggetto della cessione. La risposta è negativa. “Le autorizzazioni amministrative sono insuscettibili di trasferimento autonomo in virtù del loro carattere personale ……. l’autorizzazione è necessaria a far funzionare l’azienda, non a costituirla ….. Non costituendo elemento dell’azienda, le autorizzazioni non sono oggetto del contratto di cessione d’azienda” (D. Balducci, Cessione e conferimento d’azienda).

Escluso che l’autorizzazione amministrativa sia inclusa tra i beni trasferiti nell’operazione di cessione, ma considerando altresì la sua imprescindibilità per il regolare svolgimento dell’attività d’impresa da parte dell’acquirente, vigono nella prassi degli accordi, inseriti nel contratto di cessione, con i quali il cedente si impegna a rinunciare all’autorizzazione e a favorire il sub-ingresso del cessionario. Quindi, non c’è una vendita dell’autorizzazione, ma un impegno formale a facilitare il suo passaggio in capo al compratore.

La lettura completa dell’articolo è riservata ai clienti dello studio 

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