Imposizione diretta cessione ditta individuale
Cessione d’azienda
Imposizione diretta cessione ditta individuale
In questo articolo sono delineati i tratti salienti dell’imposizione diretta nella cessione di un’azienda individuale.
Imposte dirette (IRPEF, IRAP)
Per il compratore
Dal punto di vista dell’acquirente, le conseguenze per l’imposizione diretta derivano dalla presa in considerazione dei punti seguenti:
- le attività e passività acquisite sono prese in carico al valore corrente, quale risulta dall’atto di cessione;
- se il contratto di vendita prevede un prezzo unico riferito all’insieme dei beni trasferiti, l’acquirente dovrà comunque provvedere alla sua suddivisione tra i singoli elementi patrimoniali ricevuti sulla base del valore loro attribuibile secondo logica economica. Non sono ammesse ripartizioni “discrezionali”, prive cioè di una motivazione economico-aziendale sostenibile;
- se il prezzo pagato è superiore al valore corrente dei singoli elementi patrimoniali trasferiti, la differenza rappresenta l’avviamento, il cui valore va iscritto tra le attività patrimoniali;
- l’acquirente potrà calcolare ammortamenti sul valore corrente delle immobilizzazioni prese in carico, applicando i coefficienti fiscali previsti dal D.M. 31/12/1988 e s.m.i. Si rammenta che l’ammortamento dei beni strumentali va ragguagliato ad anno;
- anche l’avviamento è fiscalmente ammortizzabile in un periodo minimo di 18 anni, come previsto dall’art. 103, c.3 del TUIR.
Le notazioni che precedono sono sostanzialmente applicabili sia al contribuente in contabilità ordinaria, sia a quello in contabilità semplificata. Nel caso in cui l’acquirente abbia i requisiti per adottare il regime agevolato dei nuovi minimi (D.L. 98/2011, art. 27), si deve tenere in conto che:
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Studio Zamprogna & Brusa – consulenza commercialista e direzionale a Torino