Incentivi fiscali al trasferimento in alcuni paesi europei
di Zeno Brusa
ABSTRACT
Negli ultimi anni, vari paesi europei hanno introdotto nei loro ordinamenti agevolazioni fiscali per favorire il trasferimento della residenza al loro interno.
In questo articolo, sono brevemente delineate alcune delle agevolazioni previste in Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito, con l’obiettivo di fornire una prima informativa e orientamento comparativo.
I casi di Italia, Portogallo, Spagna e Regno Unito
Nel corso degli ultimi anni vari paesi europei hanno introdotto nuovi regimi fiscali agevolati, volti ad incentivare le persone a stabilire la propria residenza fiscale nel loro territorio.
Il concetto di residenza fiscale cambia a seconda della normativa nazionale di ogni stato. Ad esempio, in Italia, è determinata in base a quanto dettato dall’art. 2 co. 2 del TUIR, il quale prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerate residenti le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, alternativamente:
- sono iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente;
- hanno il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 co. 1 c.c. ;
- hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 co. 2 c.c.
Nel caso in cui un soggetto venga considerato fiscalmente residente sulla base della normativa nazionale di più paesi, intervengono le convenzioni contro le doppie imposizioni.
Ma quali sono i regimi fiscali agevolati più interessanti? Vediamo brevemente alcuni esempi, riguardanti l’Italia ed alcuni paesi a noi vicini, Portogallo, Spagna e Regno Unito.
Italia
In Italia esistono tre diversi regimi agevolati per coloro che decidono di situarvi la propria residenza fiscale: il regime per impatriati, il regime per ricercatori e docenti, il regime per neo-domiciliati. Con specifico rifermento ai primi due, si usa anche parlare di iniziative volte ad agevolare il “rientro dei cervelli”.
Il principale, di cui faremo una breve menzione in questo articolo, è quello dei cosiddetti “lavoratori impatriati”. In base a questo regime fiscale, i soggetti che non sono stati residenti in Italia nel corso dei due periodi d’imposta precedenti e che decidono di ivi situare la propria residenza, per un periodo minimo di almeno 2 anni fiscali, saranno tassati solamente sul 30% del reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo prodotto in Italia (sul 10% se situano la propria residenza in una regione del sud). È agevolato anche il reddito d’impresa, ma unicamente se derivante da impresa individuale.
Gli eventuali redditi prodotti all’estero, così come i redditi di capitale ed i redditi diversi, invece, seguiranno le ordinarie regole di tassazione.
L’agevolazione ha una durata di 5 anni e, ricorrendo determinate condizioni, può essere prolungata di altri 5 (con una tassazione sul 50% del proprio reddito).
Questo regime fiscale è particolarmente attrattivo per quei soggetti che producono redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o di impresa individuale, ma non genera particolari benefici relativamente a dividendi, plusvalenze, interessi, ecc.
Portogallo
Il regime dei Residenti Non Abituali (NHR) consente a coloro che stabiliscono la propria residenza in Portogallo e che non sono stati ivi residenti nel corso dei 5 anni precedenti di beneficiare di varie agevolazioni per un periodo massimo di 10 anni (ma senza la necessità di un periodo minimo di permanenza, a differenza dell’Italia).
Nello specifico, per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti in Portogallo, a condizione che rientrino in particolari categorie ad alto valore aggiunto precisamente indicate dalla norma, è prevista la possibilità di optare per una flat tax del 20%.
Quanto ai redditi di fonte estera, i redditi da lavoro dipendente possono essere esentati da tassazione in Portogallo, a condizione che esista una convenzione contro le doppie imposizioni con il paese della fonte o che sia tassato nel paese di origine.
I redditi da lavoro autonomo sono esenti se realizzati tramite una professione ad alto valore aggiunto e provengono da un paese che ha stipulato un trattato con il Portogallo.
Se i redditi non sono generati da una delle professioni ammissibili si può tanto optare per la flat tax che per l’applicazione delle aliquote progressive standard, se più conveniente.
I redditi da pensione di fonte estera sono tassati con un’aliquota fissa del 10% se provenienti da paesi con i quali il Portogallo ha sottoscritto un trattato.
Infine, l’aspetto più invitante dell’agevolazione riguarda i cosiddetti passive income, quali possono essere dividendi, interessi, royalties e le plusvalenze. Queste fonti di reddito sono totalmente esenti in Portogallo se provengono da paesi che non siano considerati paradisi fiscali o con i quali sia stata stipulata una convenzione contro le doppie imposizioni.
Spagna
Il Régimen especial impatriados, detto anche Ley Beckham in onore del celebre calciatore inglese, modificato a partire dal 1° Gennaio 2023, consente di aderire ad un sistema di tassazione opzionale a quei soggetti che non sono stati fiscalmente residenti in Spagna nei precedenti cinque anni e che ivi trasferiscono la propria residenza come conseguenza:
- di un contratto di lavoro dipendente (al ricorrere di determinate condizioni anche in smart working);
- dell’assunzione della carica di amministratore;
- dell’inizio di un’attività imprenditoriale;
- dell’inizio di un’attività di lavoro autonomo (al ricorrere di determinate condizioni).
L’art 93 de la Ley IRPF prevede, a partire del periodo in cui si aderisce e per i successivi 5 anni, una flat tax del 24% per i redditi da lavoro ed imprenditoriali prodotti in Spagna fino a 600.000 €, superata tale soglia l’aliquota sarà quella massima del sistema fiscale spagnolo, ossia il 47%.
Per i redditi da capitale e diversi, sempre che siano prodotti in Spagna, si applicano una serie di aliquote progressive che vanno dal 19 al 28%.
Il regime, che ricordiamo essere opzionale (per redditi particolarmente bassi non conviene), prevede l’esclusione dalla tassazione in Spagna di tutti i redditi di fonte estera, oltre alla non applicazione dell’imposta patrimoniale. Sono forse questi gli aspetti più incentivanti.
Inoltre, possono aderire al regime, sempre che rispettino le condizioni imposte dalla legge, il coniuge ed i figli minori di 25 anni.
Regno Unito
Il “Resident but non domicilied” è un regime fiscale agevolato presente in giurisdizioni come il Regno Unito, Irlanda e Malta, per fare alcuni esempi.
Focalizzando l’attenzione sul Regno Unito e semplificando l’assunto, il regime permette a chi lo applica di essere tassato solamente sui redditi di fonte interna (UK), mentre quelli di fonte estera, se inferiori a £2.000 non saranno soggetti a tassazione in ogni caso, se superiori a tale importo non saranno soggetti a tassazione a meno che questi non vengano trasferiti nel Regno Unito secondo il cosiddetto “remittance basis“.
Per comprendere questo regime fiscale bisogna quindi chiarire i concetti di “non domicilied” e “remittance basis“.
La residenza si basa sul periodo trascorso in UK nel corso dell’anno fiscale (6 aprile anno N – 5 aprile anno N+1). Il domicilio, invece, solitamente corrisponde con il domicilio di origine, ovvero il domicilio del padre alla data di nascita. Alternativamente, è l’intenzione di una persona di risiedere stabilmente in un luogo a tempo indeterminato.
Essere tassato sulla “remittance basis“, significa che i redditi prodotti all’estero, vengono tassati nel Regno Unito solamente se sono ivi trasferiti o utilizzati.
In estrema sintesi, un soggetto residente ma non domiciliato in UK sulla base di quanto sopra brevemente riportato, per quanto riguarda i redditi prodotti al di fuori del Regno Unito, potrà optare per due diversi tipi di tassazione. La scelta tra questi regimi fiscali deve essere effettuata anno per anno nella dichiarazione dei redditi, sulla base di quanto si ritiene maggiormente conveniente, entro il 31 Gennaio.
- “Arising basis”: prevede una tassazione standard su tutti i redditi, che siano prodotti nel Regno Unito o all’estero.
- “Remittance basis”: prevede che i redditi prodotti all’estero vengano tassati solamente qualora siano trasferiti in UK.
L’opzione di tassazione sulla “remittance basis” è gratuita per i primi 6 anni di residenza nel Regno Unito.
A partire dal settimo anno in poi i soggetti “Resident but non domicilied” saranno tenuti a versare al fisco britannico (HMRC):
- 30.000 £, se sono stati residenti per 7 degli ultimi 9 anni;
- 60.000 £, se sono stati residenti per 12 degli ultimi 14 anni;
Coloro che sono stati fiscalmente residenti in UK per 15 degli ultimi 20 anni, perdono la possibilità di applicare l’opzione per la “remittance basis”.
Il regime, in sostanza, perde la propria convenienza con il passare degli anni di permanenza nel Regno Unito e l’applicazione dell’opzione di tassazione sulla “remittance basis” va valutata anno per anno sulla base di complesse considerazioni e valutazioni da effettuare con il proprio consulente.
Dottore commercialista e revisore legale
Master in Fiscalità internazionale – ISDE Barcellona