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IL REGIME ITALIANO PER I NEO DOMICILIATI HNWI

di Zeno Brusa

HNWI sta per High Net Worth Individuals, i cosiddetti “Paperoni”.

Questi soggetti, qualora trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia, al ricorrere di determinati requisiti, possono beneficiare di un regime di imposizione sostitutiva attraverso il pagamento di una flat tax.

Per effetto dell’esercizio dell’opzione, sui redditi prodotti all’estero si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione.

Condizioni soggettive di accesso al regime per neo domiciliati

Possono accedere al regime le persone fisiche che:

  • trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 co. 2 del TUIR, inclusi quelle provenienti da regimi a fiscalità privilegiata (es. Montecarlo o Dubai);
  • non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del TUIR, per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Su richiesta del soggetto che esercita l’opzione, quest’ultima può essere estesa, nel corso di tutto il periodo dell’opzione, a uno o più familiari.

Come si esercita l’opzione

È possibile esercitare l’opzione attraverso due differenti modalità:

  • presentando istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, allegando la check list di cui al provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2017 n. 47060, recante i dati che servono al riscontro della sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime.

L’interpello può essere presentato anche anteriormente al trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rispondere entro 120 giorni.

In ogni caso, l’eventuale risposta negativa non pregiudica la fruizione del regime;

  • non presentare istanza di interpello, in tal caso, i suddetti dati sono inseriti direttamente nella dichiarazione dei redditi con la quale si perfeziona l’opzione.

Perfezionamento dell’opzione

L’opzione si perfeziona, alternativamente, con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa:

  • al periodo d’imposta in cui la persona ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia;
  • al periodo d’imposta successivo.

 Redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva

I redditi prodotti all’estero, inclusi quelli provenienti da paesi a fiscalità privilegiata, che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva sono:

  • i redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati situati all’estero;
  • i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti;
  • i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero;
  • i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all’estero mediante una base fissa;
  • i redditi d’impresa derivanti da attività svolte da stabili organizzazioni all’estero;
  • le plusvalenze conseguite per effetto della cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società non residenti;
  • i redditi diversi derivanti da attività svolte all’estero e da beni che si trovano all’estero, tra i quali sono incluse le criptovalute;
  • i redditi d’impresa prodotti all’estero in assenza di stabile organizzazione;
  • gli interessi dei conti correnti bancari e postali;
  • le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società quotate.

 Redditi esclusi dall’agevolazione

L’imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR), realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione di cui all’art. 68 co. 3 del TUIR.

Possibilità di esclusione di alcuni Stati esteri dall’applicazione del regime agevolato

Le persone fisiche, per sé o per uno o più dei familiari, possono non avvalersi dell’imposizione sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione:

  • in sede di esercizio dell’opzione, oppure
  • con successiva modifica.

Caratteristiche dell’imposta sostitutiva

Per effetto dell’esercizio dell’opzione, sui redditi prodotti all’estero si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali locali) calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione.

L’importo ammonta ad 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari inclusi nell’opzione.

L’imposta è versata in un’unica soluzione, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (es. 30 giugno 2024 per i redditi generati nel 2023).

Altre agevolazioni connesse all’esercizio dell’opzione

Per i periodi d’imposta di validità dell’opzione opera l’esenzione dall’obbligo di:

  • compilare il quadro RW;
  • versare l’IVIE e l’IVAFE;
  • applicazione della disciplina CFC.

 Durata dell’opzione

L’opzione per la flat tax ha una durata di 15 anni e non è prorogabile.

Dottore commercialista e revisore legale

Zeno Brusa

Dottore commercialista e revisore legale

LLM in Fiscalità internazionale – ISDE Barcellona