PENSIONI DI FONTE ITALIANA PERCEPITE DA UN RESIDENTE IN UN ALTRO PAESE
di Zeno Brusa
Con la recente sentenza n. 10308/2024, la Corte di Cassazione ha deliberato che ai fini del rimborso delle ritenute a cui era stata assoggettata la pensione di fonte italiana di un contribuente residente in Turchia, non è necessario dimostrare che la medesima sia effettivamente assoggettata ad imposizione nel Paese estero, essendo sufficiente l’astratta imponibilità in quel Paese.
La sentenza si basa sull’interpretazione dell’art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulato tra i due paesi, relativo al trattamento delle pensioni, e che prevede l’esclusiva potestà impositiva dello Stato di residenza.
“Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’art. 19 del presente Accordo, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato”.
Ne consegue che i soggetti residenti all’estero che percepiscono una pensione di fonte italiana, qualora abbiano subito una ritenuta alla fonte da parte dell’ente erogatore italiano possono chiederne il rimborso.
Nel qual caso si ritiene opportuno allegare alla richiesta di rimborso un certificato di residenza fiscale del paese estero.
Dottore commercialista e revisore legale
LLM in Fiscalità internazionale – ISDE Barcellona